Procedura di autorizzazione Le razze sottoposte a restrizioni e i relativi incroci sono soggetti all'obbligo di ottenere dall'Ufficio del veterinario cantonale l'autorizzazione di detenzione prima dell'acquisto del cane. Per i cuccioli non ceduti a terzi, la richiesta di autorizzazione va inoltrata al Municipio entro il quarto mese di età. Per tutti cani nati dopo il 1 aprile 2009 appartenenti alle razze e ai loro incroci indicati nella lista dell'art. 11 del regolamento sui cani deve essere inoltrata al Municipio una richiesta di rilascio autorizzazione (art. 14 del Regolamento sui cani) con la seguente documentazione: a) estratto del casellario giudiziale; b) attestato di competenza relativo alla detenzione e al trattamento dei cani secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 68 cpv. 1 OPAn.
Il formulario per la domanda di autorizzazione è disponibile presso lo sportello della cancelleria comunale nel quartiere di Osogna, oppure al seguente link: - American Pit Bull
- American Staffordshire Terrier
- Bull Terrier e Bull Terrier Miniature
- Staffordshire Bull Terrier
Molossoidi
- Alano tedesco
- Bulldog americano
- Bullmastiff
- Cane Corso
- Cane pastore dell'Anatolia
- Cane pastore dell'Asia centrale
- Cane pastore della Ciarplanina
- Cane pastore del Caucaso
- Dogo argentino
- Dogue de Bordeaux
- Fila Brasileiro
- Mastiff
- Mastino del Tibet
- Mastino napoletano
- Rottweiler
- Tosa Inu
Cani da pastore
- Pastore tedesco
- Pastori belga (Groenendael, Laekenois, Mailinois, Tervueren)
- Pastore olandese
- Cane lupo cecoslovacco
- Pastore delle Beauce
- Komondor
- Kuvasz
- Pastore dei Tatra
- Pastore della Russia meridionale
Altre razze
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